IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza  pubblica»,
che disciplina le procedure di  autorizzazione  ad  assumere  per  le
amministrazioni dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo del 30 marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado» ed, in particolare, l'art. 399 secondo il quale, tra  l'altro,
l'accesso ai  ruoli  del  personale  docente  della  scuola  materna,
elementare e  secondaria,  ivi  compresi  i  licei  artistici  e  gli
istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a  tal  fine
annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per
il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti; 
  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico»; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione  tributaria»,  e  in  particolare  l'art.  64  che  reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  concernente
«Disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria»  e  in
particolare  l'art.  19  che  reca   disposizioni   in   materia   di
razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  recante  «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b),  della
legge 13 luglio 2015, n. 107», e in particolare l'art.  13  e  l'art.
17, comma 2, lettere a) e b); 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  87,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2018,   n.   96,   recante
«Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese»
e, in particolare, l'art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b); 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28   marzo   2019,   n.   26,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di
pensioni» e, in particolare, l'art. 14, comma 7,  il  quale  dispone,
tra l'altro, che, ai fini del conseguimento della pensione quota  100
per il  personale  del  comparto  scuola  ed  AFAM  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 59, comma 9,  della  legge  27  dicembre
1997, n. 449; 
  Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019,  n.  126,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante  «Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e  di  abilitazione  dei
docenti» e, in particolare, quanto  disposto  dai  commi  dal  17  al
17-novies, 18-bis e 18-quater dell'art. 1 del citato decreto-legge; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca», e in particolare  l'art.
1 che, nel sopprimere il Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca, istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6  giugno  2020,  n.  41,  recante  «Misure
urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico e sullo svolgimento  degli  esami  di  Stato,  nonche'  in
materia  di  procedure  concorsuali  e  di  abilitazione  e  per   la
continuita' della gestione accademica»; 
  Visto il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e in particolare i commi  1  e  2  dell'art.  230  relativo
all'incremento  del  numero  dei  posti   relativi   alla   procedura
concorsuale straordinaria di cui  all'art.  1  del  decreto-legge  29
ottobre 2019, n. 126, e alla procedura concorsuale ordinaria  di  cui
all'art. 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo  13  aprile
2017, n. 59; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»; 
  Visto l'art. 58, comma 2, lettera b), del decreto-legge n.  73  del
2021,  che  ha  disapplicato,  per  l'anno  scolastico  2021/22,   le
disposizioni di cui  all'art.  1,  commi  da  17  a  17-septies,  del
decreto-legge n. 126 del 2019, relative alla procedura «per chiamata»
finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale docente
ed educativo, in territori diversi  da  quelli  di  pertinenza  delle
relative graduatorie, sui posti  rimasti  vacanti  e  disponibili  in
ciascun anno scolastico dopo le ordinarie operazioni di immissione in
ruolo; 
  Visto l'art. 59, comma 2, del decreto-legge n.  73  del  2021,  che
prevede che per l'anno scolastico 2021/2022 «e' incrementata al  100%
la quota prevista dall'art. 17, comma  2,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da destinare alla procedura di  cui
al comma 3 del medesimo articolo. Per lo stesso  anno  scolastico  e'
incrementata al 100% la quota prevista dall'art.  4  comma  1-quater,
lettera b) del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  96  da  destinare  alla
procedura di cui al comma 1-quinquies del medesimo articolo»; 
  Visto il comma 3 del predetto art. 59 del decreto-legge n.  73  del
2021, che prevede che «La graduatoria di cui  all'art.  1,  comma  9,
lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' integrata con
i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui  alla  lettera  a)
del medesimo comma il punteggio minimo  previsto  dal  comma  10  del
medesimo articolo»; 
  Visto il comma 4 del predetto art. 59 del decreto-legge n.  73  del
2021, che prevede che esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022,
i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo
le immissioni in ruolo, salvo i posti  di  cui  ai  concorsi  per  il
personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499
del 2020, sono assegnati con contratto a tempo determinato a  docenti
che rispettino i requisiti ivi previsti,  che  svolgono  altresi'  il
percorso annuale di formazione iniziale durante tale contratto; 
  Visto il comma 14 del predetto art. 59 del decreto-legge n. 73  del
2021,   che   ha,   altresi',   previsto,   in   via   straordinaria,
esclusivamente  per  le  immissioni  in   ruolo   relative   all'anno
scolastico 2021/2022, per le classi  di  concorso  afferenti  materie
scientifiche  e  tecnologiche   l'espletamento   di   una   procedura
concorsuale semplificata; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione del 14 giugno  2021,  n.
25229, recante richiesta di  autorizzazione,  per  l'anno  scolastico
2021/2022,  alla  nomina  in  ruolo  di  personale  docente  per   un
contingente totale di n. 112.883 unita', di cui n.  82.590  su  posti
comuni e n. 30.293 su posti di sostegno a fronte di un corrispondente
numero di posti di docente vacanti e disponibili, detratto  l'esubero
di n. 324 unita', a fronte di un numero di  cessazioni  dal  servizio
con decorrenza dall'anno scolastico 2021/2022 pari a n. 34.106; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione del 1° luglio  2021,  n.
28006, con la quale, a seguito di  interlocuzioni  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, sono fornite  informazioni  aggiuntive
in merito alla richiesta assunzionale di cui alla precedente nota del
14 giugno 2021, n. 25229; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 15 luglio 2021, n.  13793,  che  trasmette  la  nota  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  -  IGOP  del  14
luglio 2021, n. 208109 con la quale si comunica, con le  precisazioni
ivi indicate, l'assenso alle autorizzazioni ad  assumere  n.  112.473
unita' di personale docente su posto comune e di sostegno per  l'anno
scolastico 2021/2022; 
  Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione, ferma  restando
la disponibilita' in organico dei posti interessati  alle  immissioni
in ruolo, l'autorizzazione  ad  assumere  a  tempo  indeterminato  un
numero pari a n. 112.473 unita' di personale docente; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti  amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del  decreto   del
Presidente della Repubblica, e in  particolare  l'art.  1,  comma  1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e'  intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 luglio 2021; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze;  
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato, per l'anno  scolastico
2021/2022,   ad   assumere   a   tempo   indeterminato,   sui   posti
effettivamente vacanti e disponibili, un numero  pari  a  n.  112.473
unita' di personale docente.